Collaudo statico di una struttura: chi ha le competenze per eseguirlo?
Calcolo Strutturale , Progettazione Generale , Sicurezza sul LavoroL’art. 3 della legge n. 1086/1971 evidenzia che tutte le opere strutturali devono essere sottoposte a collaudo statico, mentre l’art. 21 dichiara che la costruzione delle opere di cui all’art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze, così come la direzione dell’esecuzione delle opere.
Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l’iscrizione all’albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto nel modo più assoluto nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
Infine, i collaudi di opere pubbliche possono essere affidati anche agli architetti.
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